Art. 17

Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare

In vigore dal 21 dic 2005
Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare 1.   È vietata la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta): a) dal 1o giugno al 15 settembre nelle acque delle sottodivisioni da 22 a 31; b) dal 15 giugno al 30 settembre nelle acque della sottodivisione 32. 2.   La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base. 3.   In deroga al paragrafo 1, è consentita la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) catturati con reti trappola.
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Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare (Art. 17 Regolamento (UE) 2005/2187) — Testo vigente | Portale Normativo