Art. 17
Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare
In vigore dal 21 dic 2005
Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare
1. È vietata la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta):
a)
dal 1o giugno al 15 settembre nelle acque delle sottodivisioni da 22 a 31;
b)
dal 15 giugno al 30 settembre nelle acque della sottodivisione 32.
2. La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base.
3. In deroga al paragrafo 1, è consentita la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) catturati con reti trappola.
Storico versioni
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