Art. 12

Raggiungimento delle percentuali di cattura

In vigore dal 21 dic 2005
Raggiungimento delle percentuali di cattura 1.   I quantitativi catturati di risorse acquatiche viventi eccedenti le percentuali consentite specificate negli allegati II e III non possono essere sbarcati e sono rigettati in mare prima di ogni sbarco. 2.   In deroga al paragrafo 1, ogniqualvolta, durante una bordata, una nave lasci uno dei gruppi di sottodivisioni elencati negli allegati II e III, la percentuale minima di specie bersaglio di cui agli allegati II e III, catturate e detenute a bordo, provenienti da detta zona geografica deve essere ottenuta entro due ore.
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