Art. 13
Condizioni per l’impiego degli attrezzi da pesca
In vigore dal 21 dic 2005
Condizioni per l’impiego degli attrezzi da pesca
1. Gli attrezzi il cui impiego è proibito in una zona geografica o durante un periodo determinati devono essere riposti in modo da non essere pronti all’impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di riserva devono essere riposti separatamente e in modo che non siano pronti all’impiego.
2. Non si considerano pronti all’impiego:
a)
le reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, eccetto le cocchie, sempreché:
i)
i divergenti siano fissati sul lato interno o su quello esterno del parapetto o agli archetti;
ii)
i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai divergenti o dai pesi;
b)
le cocchie, i cui piombi dell’estremità dei bracci siano slacciati e riposti;
c)
i palangari, le reti da imbrocco, le reti da posta impiglianti e i tramagli, sempreché:
i)
le reti siano riposte e coperte da un telone;
ii)
le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse;
d)
i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia slacciato dal cianciolo.
3. In deroga al paragrafo 1, ove venga utilizzato un attrezzo per il quale il merluzzo bianco (Gadus morhua) è definito quale specie bersaglio a norma degli allegati II o III, non possono essere detenuti a bordo attrezzi di altro tipo.
Storico versioni
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