Art. 13

Condizioni per l’impiego degli attrezzi da pesca

In vigore dal 21 dic 2005
Condizioni per l’impiego degli attrezzi da pesca 1.   Gli attrezzi il cui impiego è proibito in una zona geografica o durante un periodo determinati devono essere riposti in modo da non essere pronti all’impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di riserva devono essere riposti separatamente e in modo che non siano pronti all’impiego. 2.   Non si considerano pronti all’impiego: a) le reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, eccetto le cocchie, sempreché: i) i divergenti siano fissati sul lato interno o su quello esterno del parapetto o agli archetti; ii) i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai divergenti o dai pesi; b) le cocchie, i cui piombi dell’estremità dei bracci siano slacciati e riposti; c) i palangari, le reti da imbrocco, le reti da posta impiglianti e i tramagli, sempreché: i) le reti siano riposte e coperte da un telone; ii) le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse; d) i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia slacciato dal cianciolo. 3.   In deroga al paragrafo 1, ove venga utilizzato un attrezzo per il quale il merluzzo bianco (Gadus morhua) è definito quale specie bersaglio a norma degli allegati II o III, non possono essere detenuti a bordo attrezzi di altro tipo.
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