Art. 13 · Condizioni per l’impiego degli attrezzi da pesca

Art. 13

Condizioni per l’impiego degli attrezzi da pesca

In vigore dal 21 dic 2005
Condizioni per l’impiego degli attrezzi da pesca 1.   Gli attrezzi il cui impiego è proibito in una zona geografica o durante un periodo determinati devono essere riposti in modo da non essere pronti all’impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di riserva devono essere riposti separatamente e in modo che non siano pronti all’impiego. 2.   Non si considerano pronti all’impiego: a) le reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, eccetto le cocchie, sempreché: i) i divergenti siano fissati sul lato interno o su quello esterno del parapetto o agli archetti; ii) i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai divergenti o dai pesi; b) le cocchie, i cui piombi dell’estremità dei bracci siano slacciati e riposti; c) i palangari, le reti da imbrocco, le reti da posta impiglianti e i tramagli, sempreché: i) le reti siano riposte e coperte da un telone; ii) le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse; d) i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia slacciato dal cianciolo. 3.   In deroga al paragrafo 1, ove venga utilizzato un attrezzo per il quale il merluzzo bianco (Gadus morhua) è definito quale specie bersaglio a norma degli allegati II o III, non possono essere detenuti a bordo attrezzi di altro tipo.
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