Art. 10

Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti

In vigore dal 21 dic 2005
Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti 1.   I comandanti di pescherecci operanti con reti da posta derivanti tengono un giornale di bordo nel quale registrano giornalmente le seguenti informazioni: a) la lunghezza totale delle reti a bordo; b) la lunghezza totale delle reti utilizzate per ogni operazione di pesca; c) il quantitativo, la data e la posizione delle catture accessorie di cetacei. 2.   Tutti i pescherecci operanti con reti da posta derivanti devono tenere a bordo l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2187:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo