Art. 10
Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti
In vigore dal 21 dic 2005
Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti
1. I comandanti di pescherecci operanti con reti da posta derivanti tengono un giornale di bordo nel quale registrano giornalmente le seguenti informazioni:
a)
la lunghezza totale delle reti a bordo;
b)
la lunghezza totale delle reti utilizzate per ogni operazione di pesca;
c)
il quantitativo, la data e la posizione delle catture accessorie di cetacei.
2. Tutti i pescherecci operanti con reti da posta derivanti devono tenere a bordo l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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