Art. 9

Restrizioni applicabili alle reti da posta derivanti

In vigore dal 21 dic 2005
Restrizioni applicabili alle reti da posta derivanti 1.   Dal 1o gennaio 2008 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca. 2.   Per il 2006 e 2007 le navi a tale scopo autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca. 3.   Per il 2006 e il 2007, il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a utilizzare per la pesca reti da posta derivanti non deve superare rispettivamente il 40 % e il 20 % dei pescherecci che hanno utilizzato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003. 4.   In deroga al paragrafo 3, nelle sottodivisioni 25-32 il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a utilizzare per la pesca reti da posta derivanti non deve superare il 40 % dei pescherecci che hanno utilizzato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi autorizzate a pescare con reti da posta derivanti.
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