Art. 14

Misurazione dei pesci

In vigore dal 21 dic 2005
Misurazione dei pesci 1.   Per pesce sotto misura si intende un pesce le cui dimensioni siano inferiori alle dimensioni minime fissate nell’allegato IV per la specie e la zona geografica di cui trattasi. 2.   La dimensione di un pesce è misurata dalla punta del muso a bocca chiusa fino all’estremità della pinna caudale.
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