Art. 7
In vigore dal 20 dic 2005
Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
—
35,31 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,
—
28,47 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
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