Art. 6

In vigore dal 20 dic 2005
Con effetto al 1o gennaio 2006, l’indennità chilometrica di cui all’ dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue: — 0 EUR/km per il tratto di distanza tra : 0 e 200 km — 0,3417 EUR/km per il tratto di distanza tra : 201 e 1 000 km — 0,5695 EUR/km per il tratto di distanza tra : 1 001 e 2 000 km — 0,3417 EUR/km per il tratto di distanza tra : 2 001 e 3 000 km — 0,1139 EUR/km per il tratto di distanza tra : 3 001 e 4 000 km — 0,0548 EUR/km per il tratto di distanza tra : 4 001 e 10 000 km — 0 EUR/km per la distanza superiore a : 10 000 km Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra: — 170,84 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km, — 341,66 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
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