Art. 4

In vigore dal 20 dic 2005
Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 822,06 EUR e a 1 096,07 EUR per le famiglie monoparentali.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2005/2104 — Testo vigente | Portale Normativo