Art. 12
In vigore dal 20 dic 2005
Con effetto al 1o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
—
756,18 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,
—
448,32 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
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