Art. 9

Procedura di valutazione paritaria

In vigore dal 20 dic 2005
Procedura di valutazione paritaria 1.   La Commissione organizza, in cooperazione con gli Stati membri, esercizi di valutazione paritaria delle autorità di vigilanza nazionali secondo le modalità enunciate ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Le valutazioni paritarie sono effettuate da gruppi di esperti nazionali. Ciascun gruppo è composto da esperti provenienti da almeno tre Stati membri. Gli esperti non partecipano a valutazioni nello Stato membro nel quale lavorano. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di riserva di esperti nazionali designati dagli Stati membri, le cui competenze si estendono a tutti gli aspetti dei requisiti comuni enumerati all’ del regolamento (CE) n. 550/2004. 3.   La Commissione informa con almeno tre mesi di anticipo gli Stati membri e l’autorità di vigilanza interessata della valutazione paritaria, indicando la data alla quale sarà svolta e l’identità degli esperti che vi parteciperanno. Lo Stato membro la cui autorità nazionale di vigilanza è oggetto della valutazione deve approvare il gruppo di esperti affinché possa espletare la sua funzione. 4.   Nei tre mesi successivi alla valutazione, il gruppo di esperti redige, in via consensuale, una relazione che può contenere raccomandazioni. La Commissione convoca una riunione con gli esperti e l’autorità nazionale di vigilanza per discutere la relazione. 5.   La Commissione trasmette la relazione allo Stato membro interessato. Entro i tre mesi successivi alla ricezione della relazione, lo Stato membro interessato può presentare le sue osservazioni ed indicare, se del caso, le misure che ha adottato o intende adottare a seguito della valutazione entro un termine determinato. Salvo sia diversamente convenuto con lo Stato membro interessato, la relazione di valutazione e i documenti successivi non sono resi pubblici. 6.   La Commissione comunica ogni anno agli Stati membri, attraverso il comitato per il cielo unico, i principali risultati delle valutazioni paritarie.
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