Art. 8

Norme di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico

In vigore dal 20 dic 2005
Norme di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico Per quanto riguarda la fornitura di servizi di traffico aereo, di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l’autorità nazionale di vigilanza o qualsiasi altra autorità designata a tale scopo da uno Stato membro: a) pubblica le norme di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico con compiti operativi connessi alla sicurezza; b) garantisce un adeguato e appropriato controllo in materia di sicurezza del personale ingegneristico e tecnico incaricato dall’organizzazione operativa di svolgere compiti connessi alla sicurezza; c) per motivi ragionevoli e previa debita indagine, adotta le misure idonee nei confronti dell’organizzazione operativa e/o del suo personale ingegneristico e tecnico che non si conformi alle disposizioni dell’allegato II, punto 3.3; d) verifica che siano adottati metodi idonei a garantire che i terzi incaricati di compiti connessi alla sicurezza si conformino alle disposizioni dell’allegato II, punto 3.3.
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