Art. 6
Facilitazione del controllo della conformità
In vigore dal 20 dic 2005
Facilitazione del controllo della conformità
A norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, il fornitore di servizi di navigazione aerea è tenuto a facilitare le ispezioni e le indagini svolte dall’autorità nazionale di vigilanza o da un organismo riconosciuto che agisce per conto di quest’ultima, ivi comprese le visite in loco e le visite senza preavviso.
Le persone autorizzate sono abilitate a:
a)
esaminare i fascicoli, i dati, le procedure e qualsiasi altro documento attinente alla fornitura dei servizi di navigazione aerea;
b)
fare copie — in tutto o in parte — di detti fascicoli, dati, procedure ed altri documenti;
c)
chiedere spiegazioni orali in loco;
d)
avere accesso a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto interessati.
Tali ispezioni e indagini sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legali in vigore nello Stato membro nel quale devono essere condotte.
Storico versioni
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