Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 dic 2005
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004. 2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni: a) «lavoro aereo»: l’operazione di un aeromobile utilizzato per servizi specialistici, quali ad esempio servizi connessi con l’agricoltura, la costruzione, la fotografia, i rilevamenti topografici, le ricognizioni nonché le attività di pattugliamento, ricerca e salvataggio, o servizi di pubblicità aerea; b) «trasporto aereo commerciale»: qualsiasi operazione di un aeromobile che comporta il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuata dietro compenso o mediante noleggio; c) «sistema funzionale»: la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate per svolgere una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo; d) «aviazione generale»: tutte le operazioni di un aeromobile nel settore dell’aviazione civile diverse dal trasporto aereo commerciale e dal lavoro aereo; e) «autorità nazionale di vigilanza»: l’organismo o gli organismi designati o istituiti dagli Stati membri in qualità di autorità nazionale ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 549/2004; f) «pericolo»: qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa indurre un incidente; g) «organizzazione operativa»: un organismo incaricato di fornire servizi ingegneristici e tecnici di sostegno ai servizi di traffico aereo, comunicazione, navigazione o vigilanza; h) «rischio»: la combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto; i) «garanzia di sicurezza»: tutte le azioni programmate e sistematiche necessarie per garantire in modo adeguato che un prodotto, organismo o sistema funzionale ha raggiunto un grado accettabile o tollerabile di sicurezza; j) «obiettivo di sicurezza»: dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima alla quale può essere collegato il verificarsi di un pericolo; k) «requisito di sicurezza»: un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale; l) «servizi»: un servizio o un pacchetto di servizi di navigazione aerea. 3.   L’espressione «fornitore di servizi di navigazione aerea» include gli organismi che abbiano presentato domanda di certificazione al fine di fornire detti servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2096:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo