Art. 3

Certificazione

In vigore dal 20 dic 2005
Certificazione 1.   Ai fini della certificazione necessaria per fornire servizi di navigazione aerea, e fatto salvo l’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i fornitori di servizi di navigazione aerea soddisfano i requisiti comuni stabiliti negli allegati da II a V del presente regolamento, a seconda del tipo di servizio offerto, salve le deroghe di cui all’. 2.   L’autorità nazionale di vigilanza, prima di rilasciare il certificato ad un fornitore di servizi ne verifica la conformità ai requisiti comuni. 3.   Il fornitore di servizi di navigazione aerea si conforma ai requisiti comuni entro la data del rilascio del certificato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 550/2004.
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Certificazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2005/2096) — Testo vigente | Portale Normativo