Art. 7

Continuità della conformità

In vigore dal 20 dic 2005
Continuità della conformità L’autorità nazionale di vigilanza, sulla base degli elementi di cui dispone, controlla annualmente la continuità della conformità ai requisiti dei fornitori di servizi di navigazione aerea che ha certificato. A tal fine, l’autorità stabilisce e tiene aggiornato un programma indicativo annuale di ispezioni per tutti i fornitori di servizi che ha certificato, basato sulla valutazione dei rischi associati alle diverse operazioni costitutive dei servizi. L’autorità nazionale di vigilanza consulta il fornitore di servizi di navigazione aerea interessato, nonché qualsiasi altra autorità nazionale di vigilanza interessata prima di predisporre tale programma. Il programma indica la frequenza prevista delle ispezioni nei vari siti.
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