Art. 6
In vigore dal 19 dic 2005
In deroga all’, terzo comma, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna superano di non oltre il 2 % i quantitativi previsti dal titolo o dai titoli d’importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell’importatore, l’immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell’importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.
La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d’importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo complementare non è assoggettata all’obbligo di costituire la cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, o all’ del presente regolamento.
Il titolo d’importazione complementare è rilasciato alle condizioni stabilite all’ e dietro presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi.
Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato II.
La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali, salvo caso di forza maggiore, non è presentato alcun titolo d’importazione complementare entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa resta incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d’importazione complementare non ha potuto essere rilasciato in applicazione dell’, primo comma.
Dopo essere stato imputato e vistato dall’autorità competente per il titolo d’importazione complementare, all’atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d’importazione complementare è rinviato quanto prima all’organismo emittente.
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