Art. 10
In vigore dal 19 dic 2005
1. Quando le domande di titoli superano il quantitativo previsto all’, la Commissione stabilisce una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.
2. Il titolo di importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, fatti salvi i provvedimenti presi dalla Commissione in conformità del paragrafo 1.
3. Qualora venga fissata una percentuale di accettazione in forza del paragrafo 1, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione della percentuale suddetta.
In caso di ritiro delle domande, i titoli rilasciati in conformità del paragrafo 2 vengono restituiti.
Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.
4. In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può, se del caso e previa consultazione delle autorità thailandesi, adottare i provvedimenti opportuni.
Storico versioni
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