Art. 12
In vigore dal 19 dic 2005
1. Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, tutti i giorni lavorativi, per via elettronica, le seguenti informazioni:
a)
il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d’importazione, se necessario con l’indicazione «titolo d’importazione complementare»;
b)
il nome del richiedente;
c)
il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso;
d)
la data di rilascio del titolo di esportazione;
e)
il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d’esportazione;
f)
il nome dell’esportatore indicato nel titolo d’esportazione.
2. Al più tardi alla fine del primo semestre del 2007, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d’importazione comunicano alla Commissione, per via elettronica, l’elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d’importazione, il nome della nave e il numero del contratto per il trasporto a destinazione della Comunità europea, nonché i numeri dei titoli d’esportazione in causa.
Storico versioni
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