Art. 2

In vigore dal 19 dic 2005
1.   Il titolo di esportazione è rilasciato in originale e in almeno una copia, su un modulo conforme al modello riprodotto nell’allegato I. Il formato del modulo è di circa 210 × 297 mm. L’originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2.   Il titolo d’esportazione è compilato in lingua inglese. 3.   L’originale e le copie del titolo d’esportazione possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest’ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna ad inchiostro. 4.   Ogni titolo di esportazione reca un numero di serie prestampato; esso reca inoltre nella casella superiore un numero di titolo. Le copie recano gli stessi numeri dell’originale.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/2081 — Testo vigente | Portale Normativo