Art. 3
In vigore dal 19 dic 2005
1. La durata di validità del titolo di esportazione è di centoventi giorni dalla data del rilascio. La data del rilascio è inclusa nel periodo di validità del titolo.
Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità del paragrafo 2. Nella casella intitolata «shipped weight», il quantitativo è indicato in cifre e in lettere.
2. Il titolo d’esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.
Storico versioni
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