Art. 4
In vigore dal 7 dic 2005
1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro:
a)
esercita i controlli necessari delle scorte e dei relativi movimenti nel proprio territorio;
b)
adotta tutte le misure complementari necessarie per tener conto delle condizioni particolari esistenti nel proprio territorio e stabilisce segnatamente i periodi durante i quali le scorte ed i relativi movimenti sono soggetti a controllo.
2. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in causa, una relazione scritta sull’applicazione del presente regolamento nella quale dovranno essere indicati i quantitativi di orzo e di malto giacenti nelle scorte alla fine della campagna e i quantitativi di malto esportati che hanno beneficiato delle disposizioni del presente regolamento.
3. In ciascuno Stato membro, l’autorità competente è l’organismo d’intervento o qualsiasi altro organismo designato dallo Stato membro.
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