Art. 4

In vigore dal 7 dic 2005
1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro: a) esercita i controlli necessari delle scorte e dei relativi movimenti nel proprio territorio; b) adotta tutte le misure complementari necessarie per tener conto delle condizioni particolari esistenti nel proprio territorio e stabilisce segnatamente i periodi durante i quali le scorte ed i relativi movimenti sono soggetti a controllo. 2.   Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in causa, una relazione scritta sull’applicazione del presente regolamento nella quale dovranno essere indicati i quantitativi di orzo e di malto giacenti nelle scorte alla fine della campagna e i quantitativi di malto esportati che hanno beneficiato delle disposizioni del presente regolamento. 3.   In ciascuno Stato membro, l’autorità competente è l’organismo d’intervento o qualsiasi altro organismo designato dallo Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1993:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 2005/1993 — Testo vigente | Portale Normativo