Art. 1

In vigore dal 7 dic 2005
1.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle scorte di malto o d’orzo esistenti alla fine della campagna che sono esportate sotto forma di malto nei primi tre mesi della campagna successiva con un titolo che implica una restituzione fissata in anticipo prima del 1o luglio. 2.   Il giorno da prendere in considerazione per la data dell’esportazione è quello in cui avviene l’espletamento delle formalità doganali di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4).
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Art. 1 Regolamento (UE) 2005/1993 — Testo vigente | Portale Normativo