Art. 3

In vigore dal 7 dic 2005
1.   Il detentore di scorte di malto o di orzo che possono essere esportate sotto forma di malto con la restituzione adeguata deve aver presentato, a mezzo lettera raccomandata o comunicazione elettronica inviata entro e non oltre il terzo giorno feriale del mese di luglio dell’anno in causa, una dichiarazione all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trovano le scorte, indicando le scorte di malto e d’orzo detenute presso di lui alla data del 30 giugno. In questa dichiarazione devono figurare, per lo meno, i dati di cui all’allegato I. 2.   Una volta soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, su domanda dell’interessato, l’autorità competente rilascia uno o più attestati da cui risulti che i prodotti esportati erano effettivamente giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione precedente e possono quindi beneficiare dell’adeguamento della restituzione in conformità delle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003. L’attestato o gli attestati rilasciati possono riguardare, al massimo, il quantitativo dichiarato in conformità del paragrafo 1. Su domanda dell’interessato, un attestato già rilasciato può essere sostituito da attestati parziali.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/1993 — Testo vigente | Portale Normativo