Art. 2
In vigore dal 7 dic 2005
1. Per beneficiare dell’adeguamento della restituzione all’esportazione di malto d’orzo di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003, l’esportatore deve:
a)
se il malto è stato fabbricato con orzo giacente nelle scorte al termine della campagna di commercializzazione, presentare all’autorità competente dello Stato membro incaricato del pagamento della restituzione, dei documenti attestanti che:
i)
l’orzo proviene da scorte dichiarate all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio esse si trovavano, conformemente alle disposizioni dell’;
ii)
il malto è stato esportato dopo il 30 giugno e anteriormente al 1o ottobre dell’anno in causa;
b)
se si tratta di malto giacente nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione, presentare all’autorità competente dello Stato membro incaricato del pagamento della restituzione dei documenti attestanti che:
i)
il malto proviene da scorte dichiarate all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio esse si trovavano, conformemente alle disposizioni dell’;
ii)
il malto è stato esportato dopo il 30 giugno e anteriormente al 1o ottobre dell’anno in causa.
2. Il documento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), è conservato dall’autorità competente incaricata del pagamento della restituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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