Art. 6
In vigore dal 21 ott 2005
Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
L’organismo di intervento fornisce tutte le informazioni utili sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.
Gli interessati possono rivolgersi all’organismo di intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.
Storico versioni
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