Art. 1
In vigore dal 21 ott 2005
1. Nell’ambito della gara n. 3/2005 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.
L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.
2. La vendita verte su un quantitativo totale di 676 071,378 ettolitri di alcole a 100 % vol, così ripartiti:
a)
la partita n. 20/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
b)
la partita n. 21/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
c)
la partita n. 22/2005 CE di 97 469 ettolitri di alcole a 100 % vol;
d)
la partita n. 23/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
e)
la partita n. 24/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
f)
la partita n. 25/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
g)
la partita n. 26/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
h)
la partita n. 27/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
i)
la partita n. 28/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
j)
la partita n. 29/2005 CE di 70 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
k)
la partita n. 30/2005 CE di 8 602,378 ettolitri di alcole a 100 % vol.
3. Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.
4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Storico versioni
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