Art. 4
In vigore dal 21 ott 2005
1. Per essere ricevibile l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:
a)
la prova della costituzione, presso l’organismo di intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol;
b)
l’indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui ha luogo l’utilizzazione finale dell’alcole e l’impegno scritto dell’offerente a rispettare tale destinazione;
c)
il nome e l’indirizzo dell’offerente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
d)
l’impegno dell’offerente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa;
e)
una dichiarazione con cui l’offerente:
i)
rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli;
ii)
accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;
iii)
riconosce che gli incombe l’onere della prova per quanto riguarda l’utilizzazione dell’alcole in conformità alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.
Storico versioni
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