Art. 7

In vigore dal 21 ott 2005
1.   Gli organismi di intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono: a) avvalersi delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000, in quanto pertinenti; b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. 2.   Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.
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