Art. 12

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

In vigore dal 28 set 2005
Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e delle linee guida di cui all'.
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