Art. 12 · Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Art. 12

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

In vigore dal 28 set 2005
Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e delle linee guida di cui all'.
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