Art. 13

Sanzioni

In vigore dal 28 set 2005
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione delle pertinenti disposizioni entro il 1o luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche delle stesse. 2.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 non hanno carattere penale.
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