Art. 48
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
In vigore dal 20 set 2005
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
1. Il sostegno di cui all', lettera b), punto vi), è concesso per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché per la realizzazione di adeguati interventi preventivi.
2. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.
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