Art. 48

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

In vigore dal 20 set 2005
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 1.   Il sostegno di cui all', lettera b), punto vi), è concesso per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché per la realizzazione di adeguati interventi preventivi. 2.   Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.
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