Art. 46

Indennità Natura 2000

In vigore dal 20 set 2005
Indennità Natura 2000 Le indennità di cui all', lettera b), punto iv), sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.
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Indennità Natura 2000 (Art. 46 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo