Art. 47

Pagamenti per interventi silvoambientali

In vigore dal 20 set 2005
Pagamenti per interventi silvoambientali 1.   pagamenti di cui all', lettera b), punto v), sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono volontariamente impegni silvoambientali. I pagamenti silvoambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori. La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2, per particolari tipi di impegni. 2.   I pagamenti sono intesi a compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.
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