Art. 49

Investimenti non produttivi

In vigore dal 20 set 2005
Investimenti non produttivi Il sostegno di cui all', lettera b), punto vii), è concesso per investimenti forestali: a) connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all', lettera b), punto v), oppure di altri obiettivi ambientali; b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i boschi della zona interessata.
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