Art. 7

Presentazione dei programmi e selezione preliminare da parte degli Stati membri

In vigore dal 16 ago 2005
Presentazione dei programmi e selezione preliminare da parte degli Stati membri 1.   Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi, lo Stato membro interessato emana ogni anno un invito a presentare proposte. Entro il 31 marzo le organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative dei settori interessati (di seguito «organizzazioni proponenti») presentano i loro programmi allo Stato membro. I programmi sono presentati nel formato richiesto dalla Commissione e disponibile sul suo sito Internet. Tale formato è allegato agli inviti a presentare proposte di cui al paragrafo 1. 2.   I programmi presentati conformemente al paragrafo 1 rispettano: a) la normativa comunitaria applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione; b) il capitolato d’oneri contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione divulgati a tale scopo dagli Stati membri interessati. I programmi devono essere abbastanza elaborati da permettere la valutazione della loro conformità alla normativa in vigore e della loro efficacia in termini di costi/benefici. I programmi vengono esaminati dagli Stati membri in funzione, in particolare, dei seguenti criteri: — la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati, — la qualità delle azioni proposte, — l'impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti, — le garanzie di efficacia e di rappresentatività delle organizzazioni proponenti, — le capacità tecniche e le garanzie di efficacia dell'organismo di esecuzione proposto. Gli Stati membri stabiliscono l’elenco provvisorio dei programmi che essi selezionano in base ai criteri fissati nel capitolato d’oneri di cui al primo comma, lettera b), e ai criteri di cui al terzo comma. 3.   In vista dell’attuazione dei suoi programmi, ciascuna organizzazione proponente seleziona uno o più organismi di esecuzione dopo averli messi in concorrenza secondo modalità idonee e verificate dallo Stato membro. Qualora tale selezione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del programma, l’organismo di esecuzione può partecipare alla sua elaborazione. 4.   Qualora sia previsto un programma che interessa vari Stati membri, questi ultimi si concertano per selezionare il programma e nominano uno Stato membro coordinatore. Essi si impegnano in particolare a partecipare al suo finanziamento, a norma dell’, paragrafo 2, e ad istituire una collaborazione amministrativa per agevolare la sorveglianza, l’esecuzione e il controllo del programma. 5.   Ogni Stato membro garantisce la coerenza tra le azioni previste a livello nazionale o regionale e quelle cofinanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 2702/1999, nonché la complementarità dei programmi presentati con le campagne nazionali o regionali.
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