Art. 9

Selezione dei programmi da parte della Commissione

In vigore dal 16 ago 2005
Selezione dei programmi da parte della Commissione 1.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco di cui all’, paragrafo 2, compreso eventualmente l’elenco degli organismi di esecuzione che hanno già selezionato conformemente all’, paragrafo 3, insieme ad una copia dei programmi. Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è trasmessa di comune accordo dagli Stati membri interessati. 2.   Qualora constati che un programma presentato non è conforme in tutto o in parte alla normativa comunitaria o ai criteri di cui all', paragrafo 2, e quindi che esso è totalmente o parzialmente inammissibile, la Commissione ne dà comunicazione agli Stati membri interessati, entro sessanta giorni di calendario dalla ricezione dell’elenco di cui all’, paragrafo 2. 3.   Conformemente all’, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2702/1999, gli Stati membri trasmettono i programmi rivisti alla Commissione entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Dopo aver verificato i programmi rivisti, la Commissione decide, entro il 30 novembre, quali programmi può cofinanziare, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2702/1999. 4.   L’organizzazione proponente o le organizzazioni proponenti sono responsabili della corretta esecuzione e della gestione del programma prescelto.
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