Art. 11

Partecipazioni finanziarie

In vigore dal 16 ago 2005
Partecipazioni finanziarie 1.   La partecipazione finanziaria della Comunità è versata agli Stati membri interessati. 2.   Qualora più Stati membri partecipino al finanziamento di un programma, la loro quota completa la partecipazione finanziaria dell’organizzazione proponente stabilita sul loro territorio. In tal caso, fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 2702/1999, il finanziamento della Comunità non supera il 50 % del costo complessivo del programma. 3.   Le partecipazioni finanziarie di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2702/1999 devono essere presentate nel programma trasmesso alla Commissione.
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