Art. 13
Regime degli anticipi
In vigore dal 16 ago 2005
Regime degli anticipi
1. Entro 30 giorni di calendario dalla firma del contratto di cui all’, paragrafo 1, e, nel caso dei programmi pluriennali, nei 30 giorni successivi all’inizio di ciascun periodo di dodici mesi, l’organizzazione contraente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo corredata della cauzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Scaduto tale termine, l’anticipo non può più essere richiesto.
L’anticipo non può eccedere il 30 % dell’importo del finanziamento comunitario annuale e di quello dello Stato o degli Stati membri interessati, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell’ del regolamento (CE) n. 2702/1999.
2. Lo Stato membro provvede al pagamento di un anticipo entro i 30 giorni di calendario successivi alla presentazione della domanda. Salvo causa di forza maggiore, ogni ritardo nel versamento dà luogo ad una riduzione dell'importo dell'anticipo mensile versato dalla Commissione allo Stato membro, secondo le disposizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 296/96 (6) della Commissione.
3. Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione contraente, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 110 % dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione una copia di ogni domanda di anticipo e una prova della costituzione della corrispondente cauzione.
Tuttavia, se l’organizzazione contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l’autorità nazionale competente può accettare una garanzia scritta dell’autorità di tutela, a copertura della percentuale indicata al primo comma, purché detta autorità si impegni a versare l’importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’importo anticipato non sia stato accertato.
Storico versioni
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