Art. 4
Caratteristiche dei messaggi d’informazione e di promozione divulgati nel quadro dei programmi
In vigore dal 16 ago 2005
Caratteristiche dei messaggi d’informazione e di promozione divulgati nel quadro dei programmi
1. Ogni messaggio d’informazione e di promozione indirizzato ai consumatori e agli altri destinatari nel quadro dei programmi (di seguito «messaggio») è basato sulle qualità intrinseche o sulle caratteristiche del prodotto.
I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati.
2. Qualsiasi riferimento all’origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L’indicazione dell’origine di un prodotto può tuttavia figurare nell’ambito di un’azione d’informazione o di promozione, qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto di riferimento necessario per illustrare le azioni d’informazione o di promozione.
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