Art. 6
Programmi realizzati in collaborazione con organizzazioni internazionali
In vigore dal 16 ago 2005
Programmi realizzati in collaborazione con organizzazioni internazionali
In caso di applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 2702/1999, le organizzazioni internazionali ivi indicate presentano, su richiesta della Commissione, le proposte di programmi che prevedono di realizzare nell'anno successivo.
Le condizioni di concessione e di versamento del contributo comunitario, di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2702/1999, sono disciplinate da una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Comunità e l'organizzazione internazionale interessata.
Storico versioni
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