Art. 7

In vigore dal 29 lug 2005
1.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano. 2.   In deroga all' del regolamento (CE) n. 1445/95, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento è di 150 giorni dalla data del rilascio effettivo. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno di ciascun periodo contingentale annuale. 3.   Il rilascio del titolo di importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 20 EUR per capo, così composta: a) la cauzione di 3 EUR di cui all’, paragrafo 1 e b) un importo di 17 EUR che il richiedente deposita insieme alla domanda di titolo. 4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. 5.   Non si applica l', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000. A tale scopo, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra zero. 6.   Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000 relative allo svincolo delle cauzioni, la cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata solo su presentazione della prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali. Tale prova è costituita almeno dai seguenti documenti: a) la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore; b) la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali in questione; c) un documento che attesta l'immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare in qualità di destinatario.
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