Art. 3
In vigore dal 29 lug 2005
1. Le domande di diritti d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto a un registro nazionale dell’IVA.
2. Le domande di diritti di importazione vertono su un quantitativo di almeno 50 capi e non superiore al 5 % del quantitativo disponibile.
Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, non si tiene conto del quantitativo in eccesso.
3. Le domande di diritti di importazioni sono presentate entro le 13.00, ora di Bruxelles, del 15 giugno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.
Tuttavia, per il periodo contingentale che va dal 1o agosto 2005 al 30 giugno 2006, le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Ogni interessato può presentare una sola domanda per il contingente di cui all'. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l’indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'inesistenza di domande, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato I o secondo altre forme comunicate dalla Commissione agli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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