Art. 6
In vigore dal 29 lug 2005
1. L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.
2. Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente.
Ad ogni titolo di importazione rilasciato corrisponde una riduzione equivalente dei diritti di importazione ottenuti.
3. I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata in nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, il paese d'origine;
b)
nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:
0102 90 05 , 0102 90 21 , 0102 90 29 , 0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 ou 0102 90 71 ;
c)
nella casella 20, il numero d'ordine del contingente e almeno una delle diciture di cui all'allegato II.
Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.
Storico versioni
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