Art. 5
In vigore dal 29 lug 2005
1. La cauzione relativa ai diritti d’importazione è fissata a 3 EUR per capo. Essa è costituita presso l'autorità competente insieme alla presentazione della domanda di diritti d'importazione.
2. È obbligatorio chiedere titoli di importazione per i quantitativi ottenuti. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
3. Se a causa dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all', paragrafo 2, il numero dei diritti di importazione da assegnare risulta inferiore a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.
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