Art. 17

Documenti da trasmettere alla Commissione

In vigore dal 1 lug 2005
Documenti da trasmettere alla Commissione 1.   La relazione annuale è presentata dopo la conclusione di ciascuna fase annua, anche qualora non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento del saldo. 2.   Lo Stato membro trasmette alla Commissione, entro trenta giorni di calendario dal versamento del saldo di cui all', paragrafo 2, i riepiloghi di cui all', paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b). 3.   Lo Stato membro trasmette alla Commissione, con cadenza semestrale, le relazioni trimestrali richieste per i pagamenti intermedi conformemente all'. La prima e la seconda relazione trimestrale sono inviate entro sessanta giorni di calendario a decorrere dal ricevimento della seconda relazione trimestrale da parte dello Stato membro; la terza e la quarta relazione trimestrale accompagnano i riepiloghi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La relazione annuale sull'anno conclusosi può comprendere la relazione trimestrale relativa al quarto trimestre. 4.   Nei 30 giorni di calendario successivi al pagamento del saldo, lo Stato membro trasmette alla Commissione un bilancio finanziario delle spese realizzate nell'ambito del contratto, nel formato stabilito dalla Commissione e comunicato agli Stati membri. Il bilancio è accompagnato da un parere motivato dello Stato membro in merito all'esecuzione dei compiti previsti per la fase conclusasi. Il bilancio certifica inoltre che, in esito ai controlli svolti conformemente all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, tutte le spese sono da considerarsi ammissibili secondo i termini del contratto.
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Documenti da trasmettere alla Commissione (Art. 17 Regolamento (UE) 2005/1071) — Testo vigente | Portale Normativo