Art. 15
Versamenti da parte dello Stato membro
In vigore dal 1 lug 2005
Versamenti da parte dello Stato membro
Lo Stato membro effettua i versamenti previsti agli entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della domanda di pagamento.
Tale termine può tuttavia essere sospeso, in qualunque momento del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della domanda di pagamento, mediante notifica all'organizzazione contraente creditrice che la domanda non è ricevibile in quanto il credito non è esigibile, oppure la domanda non è corredata dei documenti giustificativi necessari per le domande successive, o lo Stato membro ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine decorre nuovamente a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data delle verifiche effettuate dallo Stato membro, che devono essere trasmesse o rispettivamente effettuate entro un termine di trenta giorni di calendario a decorrere dalla notifica.
Salvo casi di forza maggiore, ogni ritardo nei versamenti comporta una riduzione dell'importo dell'anticipo mensile versato dalla Commissione allo Stato membro, conformemente alle norme previste dall' del regolamento (CE) n. 296/96.
Storico versioni
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