Art. 16
Cauzioni
In vigore dal 1 lug 2005
Cauzioni
1. La cauzione di cui all', paragrafo 3, è svincolata nella misura in cui il diritto all'importo anticipato sia stato definitivamente accertato dallo Stato membro interessato.
2. La cauzione di cui all', paragrafo 3, deve essere valida fino al pagamento del saldo e viene svincolata con quietanza liberatoria dell'autorità nazionale competente.
Lo svincolo della cauzione ha luogo nei termini e alle condizioni di cui all' per quanto riguarda il versamento del saldo.
3. Le cauzioni incamerate e le sanzioni applicate vengono detratte dalle spese dichiarate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per la parte corrispondente al finanziamento comunitario.
Storico versioni
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